Récupération de crédits en Suisse 2a parte

Récupération de crédits en Suisse 2a parte

Il creditore in possesso di un titolo d'esecuzione idoneo (cf. 1a parte) può richiedere la continuazione della procedura d'esecuzione.

A tal fine, il creditore deve presentare domanda di continuazione presso l'ufficio d'esecuzione competente (di seguito denominato 'Ufficio'). Les créanciers peuvent utiliser les formulaires proposés sur le site web de l'Office.

A questo punto, a seconda del "tipo" di debitore, l'Ufficio decide se continuare l'esecuzione in via di procedura ordinaria di fallimento (cf. 3a parte) o in via di pignoramento. Per i crediti garantiti da pegno, invece, l'esecuzione proseguirà direttamente in via di realizzazione del pegno. (...)