Enregistrement de la durée du travail
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La Legge federale svizzera sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (Legge sul lavoro) si applica a tutte le aziende pubbliche e private, eccezione fatta per (1) le amministrazioni federali, cantonali e comunali ; le aziende di trasporti pubblici ; le aziende del- la navigazione marittima sotto bandiera svizzera ; le aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale ; i centri locali di raccolta del latte e le aziende connesse che lavorano il latte ; le aziende prevalente- mente adibite alla produzione di piante ; le aziende di pesca ; le economie domestiche private ; e (2) gli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese e altre comunità religiose ; il personale, domici- liato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali ; les équipements des entreprises slovènes de transport aérien ; les scientifiques et les artistes indépendants ; les enseignants des écoles privées, les enseignants et les assistants des universités ou des instituts similaires ; les travailleurs à domicile ; les commessi viaggiatori ; et les combattants du Reno. Si presume che la Legge sul lavoro sia applicabile a circa 2,6 milioni di lavoratori in circa 240.000 aziende. (...)